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15 febbraio in piazza per ribadire che senza consenso è stupro

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Con il CAV Centro Donna Lisa continuiamo a parlare del DDL Bongiorno che vuole cambiare la legge contro la violenza sulle donne approvato dopo 20 anni di dibattito nel 1996. Allora e anche grazie alla Convenzione di Istambul la legge considerava stupro qualsiasi atto che andasse contro il consenso dell'altra persona. Oggi invece si vuole sostituire il termine consenso con il dissenso, cioè è stupro solo se dici no. Sappiamo quanto sia difficile spesso riuscire a respingere chiaramente un partner violento che ad oggi si sentirà sempre più autorizzato a praticare la sua volontà di portare a compimento un atto sessuale perchè non si sente dire no. Anziché sentire la donna che ha davanti ed entrare in relazione con essa perchè si è in due ad avere un atto sessuale, si riporta alla non corporeità delle donne che devono essere sempre disponibile.  

Per questo in tutta Italia i CAV, i collettivi femministi, transfemministi le varie soggettività si stanno mobilitando per fermare in maniera determinata questo disegno di legge.

Parliamo anche del 21 febbraio e del corteo per Valerio Verbano che sarà attraversato anche da interventi sul disegno di legge. 

APPUNTAMENTI Il 15 febbraio in tante piazza italiane a Roma l'appuntamento è alle 16 a piazza santi apostoli

28 FEBBRAIO corteo nazionale a roma.

Per info senzaconsensoèstupro.com

Di seguito la seduta e le parole di Bongiorno

Nella seduta del 22 gennaio 2026, la Presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha presentato in qualità di relatrice un emendamento che riformula l’art. 609 bis c.p. rispetto alla versione approvata dalla Camera.

Per il resoconto della seduta della Commissione Giustizia, clicca qui

Rispetto al testo del disegno di legge A.S. 1715, approvato alla Camera all’unanimità il 19 novembre 2025, l’emendamento Bongiorno:

a) abbandona il modello del consenso (“assenza di consenso” libero e attuale) in favore del modello del dissenso (“contro la volontà”, espressione che ricorre anche nella violazione di domicilio ex art. 614 c.p.). Il modello del dissenso è adottato ad es. nel codice penale tedesco (§ 177);

b) precisa il concetto di “volontà contraria” stabilendo che essa ricorre anche quando il fatto è commesso a sorpresa (come nel caso delle condotte repentine – es., palpeggiamenti) ovvero, approfittando dell’impossibilità della persona offesa di esprimere il dissenso (ad es., perché ubriaca o sotto l’effetto di stupefacenti). Tale precisazione riprende il modello del § 177 del codice penale tedesco, pure improntato al modello del dissenso. Da notare che non si fa riferimento a un dissenso che può essere manifestato in ogni momento (anche dopo un iniziale consenso), come già riconosce peraltro la giurisprudenza;

c) precisa – in linea con quanto prevede l’art. 36 della Convenzione di Istanbul per l’accertamento dell’assenza del consenso – che la volontà contraria deve essere valutata “tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso”;

d) prevede non più la stessa pena per condotte dal differente disvalore (in particolare, quelle propriamente violente – per l’uso di forza fisica o minaccia –  e quelle non violente), ma - in linea con il principio costituzionale di proporzionalità della pena - modula la pena diversamente per i fatti commessi contro la volontà (reclusione da 4 a 10 anni), da un lato, e, dall’altro lato, per i fatti più gravi perché commessi con violenza o minaccia o abuso di autorità o approfittamento di condizioni di inferiorità psicofisica (reclusione da 6 a 12 anni, cioè la stessa pena comminata oggi dall’art. 609 bis c.p.). Da notare che, rispetto alla vigente cornice edittale, (una volta tanto) non viene aumentato il massimo ma diminuito il minimo per i fatti privi di particolari modalità della condotta (con effetti di retroattività della lex mitior, che sarebbe limitata ex art. 2, co. 4 c.p. ai procedimenti in corso e non anche a quelli definiti con sentenza irrevocabile)

e) abbandona il (non privo di problemi) riferimento all’abuso di non meglio precisate condizioni di “particolare vulnerabilità” della persona offesa (diverse da quelle di vera e propria inferiorità psico-fisica);

f) modifica l’attenuante dei casi di minore gravità facendola dipendere dalle modalità della condotta dallecircostanze del caso concreto nonché dal danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa (che sembra invero assai difficile da dimostrare);

g) non fa più riferimento ai fatti commessi traendo in inganno la persona offesa attraverso la sostituzione di persona (con effetto di abolitio criminis in rapporto a un'ipotesi non frequente ma non assente nella prassi: es., chi si finga medico o millanti di essere un agente nel settore del cinema, della moda o della musica, in grado di avviare la persona offesa a una promettente carriera).