Ascolta lo streaming di Radio Onda Rossa

Banca Etica chiude definitivamente il conto a A/I

Data di trasmissione

Con l'ex Direttore di Banca Etica commentiamo il comunicato di A/I in cui rendono pubblica la decisione di Banca Etica di chiudergli definitivamente il conto. Una decisione inaccettambile di cui non c'era bisogno, commenta Messina. 

Qui il comunicato di A/I

https://keepitfree.ai/it/announcements/banca-etica-sequestra-i-fondi-di-a/i/

 

Qui sotto uno scritto di Alessandro Messina sul caso. 

 

OFAC, Banca Etica e una narrazione dei rischi esagerata

Il caso Autistici/Inventati mostra la forza extraterritoriale delle sanzioni americane. Ma tra il mantenimento di un conto italiano e il blocco dei servizi a 130 mila clienti ci sono molte decisioni, tanti eventi che devono concatenarsi e un livello di probabilità decrescente.

di Alessandro Messina

Il 26 agosto 2026 l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro statunitense ha inserito Autistici/Inventati (A/I) nella lista degli Specially Designated Nationals, classificandola come Specially Designated Global Terrorist (SDGT). L'amministrazione americana sostiene che l'associazione italiana abbia fornito infrastrutture e servizi digitali a gruppi definiti terroristici o estremisti violenti. Nella scheda OFAC compare inoltre la dicitura «Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224».

[1] [2]

A/I è cliente di Banca Etica dal 2018. La banca ha dichiarato che il conto aveva avuto fino alla designazione un'operatività regolare e un profilo antiriciclaggio medio. Il 1° settembre ne ha limitato l'operatività, chiedendo indicazioni a MEF, ABI e Assopopolari e acquisendo pareri tecnici. A/I ha confermato che la limitazione è rimasta in vigore in attesa di questi approfondimenti.

[3] [17]

La motivazione resa pubblica da Banca Etica è molto forte: mantenere rapporti con A/I potrebbe esporla a «sanzioni secondarie» che, secondo il suo comunicato, implicherebbero «la cessazione di ogni servizio erogato da intermediari statunitensi», con l'impossibilità per tutti i 130 mila clienti e soci di utilizzare carte di credito e debito e di effettuare pagamenti extra-euro, fino a mettere a rischio la sopravvivenza della banca.

[3]

Cosa prevede l'ordinamento americano L'Executive Order 13224 è uno degli strumenti centrali della politica americana contro il finanziamento del terrorismo. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione statunitense la designazione SDGT produce effetti pesanti: beni e interessi patrimoniali vengono bloccati e le US persons non possono normalmente effettuare transazioni con il soggetto designato. Per gli intermediari non americani esiste anche un rischio ulteriore. OFAC precisa che una foreign financial institution può essere colpita se facilita consapevolmente transazioni significative per conto di un SDGT.

[4]

La misura prevista per la banca straniera è specifica: il Tesoro può vietare l'apertura o il mantenimento negli Stati Uniti di correspondent accounts o payable-through accounts, oppure imporvi condizioni severe. Le Global Terrorism Sanctions Regulations non dicono che da questa misura discenda automaticamente la cessazione di ogni altro servizio fornito da qualsiasi operatore americano.

[5]

Lo stesso OFAC, contestualmente alla designazione, ha emesso la General License 36, che autorizza fino alle 00.01 (ora della costa orientale) del 25 settembre 2026 le operazioni necessarie a chiudere in modo ordinato i rapporti preesistenti con A/I. Non è un'autorizzazione a proseguirli indefinitamente, ma una finestra di uscita organizzata, distinta sia dagli obblighi legali sia dalle decisioni autonome degli operatori che scelgono di interrompere il rapporto prima della scadenza. Lasua sola esistenza contraddice l'idea di un blocco immediato e indifferenziato: l'OFAC per primo distingue tra la designazione e la sua attuazione pratica.

[2] [19]

Conta inoltre il carattere «significant» della transazione. OFAC non ha pubblicato per questo specifico regime una soglia quantitativa. In altri programmi di secondary sanctions interpreta “significant” sulla base della totalità delle circostanze, considerando tra l’altro importo, frequenza, consapevolezza del management ed eventuali pratiche elusive. 

[25]
Il mantenimento deliberato di un conto dopo la designazione genera quindi un rischio reale; intensità e conseguenze dipendono dalla condotta concreta. Nell’ordinamento italiano la distinzione è particolarmente chiara. La stessa Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia precisa che le liste OFAC possono essere utilizzate dagli intermediari come elemento per valutare eventuali operazioni sospette, ma che, a differenza delle designazioni ONU e UE recepite nell’ordinamento europeo, «non sussistono obblighi di congelamento dei fondi». La presenza nella lista americana può dunque giustificare maggiore attenzione sotto il profilo antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo; non produce di per sé un obbligo italiano di bloccare il conto.

[23]

Un precedente aiuta a capire che cosa significhi concretamente una sanzione sui conti di corrispondenza. Nel 2012 gli Stati Uniti colpirono Bank of Kunlun per le sue operazioni con banche iraniane designate. OFAC precisò che, per quanto risultava al Tesoro, la banca cinese non disponeva in quel momento di correspondent accounts negli Stati Uniti: la misura serviva quindi soprattutto a vietare alle banche americane di aprirgliene o mantenergliene in futuro. Il caso, pur riferendosi a un diverso programma sanzionatorio, mostra che una correspondent-account sanction non coincide automaticamente con un embargo generale della banca né con la cessazione di ogni servizio finanziario ad essa collegato.

[16]

È un principio che tornerà utile leggendo l'architettura di corrispondenza di Banca Etica, ricostruita di seguito. Banca Etica opera in un'infrastruttura soprattutto italiana ed europea Infatti, Banca Etica indica ufficialmente BPER Banca come propria «Correspondent Bank» e spiega che BPER le fornisce il servizio di intermediazione per i pagamenti internazionali.

[6] È poi BPER ad avere rapporti con le banche corrispondenti nelle diverse valute: nelle proprie Standard Settlement Instructions indica JPMorgan Chase New York per i dollari, altri intermediari per sterline, franchi e yen, e TARGET/EBA per l'euro, precisando di essere SEPA compliant.

[7]

Dalla documentazione pubblica non emerge quindi un correspondent account direttamente intestato a Banca Etica presso una banca statunitense. Non è possibile certificare dall'esterno l'inesistenza di qualsiasi rapporto tecnico non pubblicato, ma l'architettura resa nota è chiara: Banca Etica BPER corrispondenti internazionali. Se OFAC applicasse la section 1(b), l'effetto più serio nascerebbe soprattutto dalle decisioni successive di altri soggetti: una banca americana potrebbe non voler processare tramite BPER operazioni riconducibili a Banca Etica; BPER potrebbe limitare i servizi in dollari o, per propria scelta prudenziale, una parte più ampia della relazione. Sono passaggi possibili, ciascuno affidato a un soggetto diverso, dunque non automatici e con livelli di probabilità decrescenti.

Va poi tenuto presente un secondo canale, indipendente dal primo: quello contrattuale. Le grandi banche corrispondenti e i circuiti internazionali adottano da anni policy di de-risking spesso piùrestrittive del minimo richiesto dalla legge, per contenere il proprio rischio reputazionale e di compliance più che per un obbligo puntuale: è un fenomeno ampiamente documentato da FATF e Banca Mondiale con riguardo a interi settori o paesi, non solo a soggetti designati. In questo senso JPMorgan o gli emittenti dei circuiti potrebbero decidere di interrompere rapporti collegati, anche indirettamente, a Banca Etica non perché l'EO 13224 lo imponga, ma perché la loro soglia interna di tolleranza al rischio è più bassa di quella legale. È un rischio possibile, da considerare in modo distinto da quello propriamente sanzionatorio, che merita di essere pesato accanto ad esso, senza confonderlo con esso.

Anche sulle carte di pagamento esistono margini di distinzione rilevanti. La carta di debito di Banca Etica per imprese e organizzazioni opera sul circuito Visa ed è gestita attraverso Nexi.

[8] Le regole Visa pubblicamente disponibili impongono ai membri di controllare cardholder (il titolare) e merchant (l’esercente) rispetto alla SDN List e, in presenza di un vero match, di disabilitare quel cardholder merchant dall'uso della rete.

[9] Questo rende molto difficile mantenere una carta Visa direttamente intestata ad A/I. Non equivale, è ovvio, ad alcuna regola che imponga di spegnere le carte di tutti gli altri clienti della banca.

Banca Etica potrebbe quindi ridurre l'esposizione mantenendo il conto con un'operatività circoscritta e consentire l'uso della carta sul circuito nazionale Bancomat, di consentire l’uso di circuiti alternativi italiani (ad esempio Satispay): niente carte internazionali intestate ad A/I, niente dollari, niente operazioni con un nexus americano, monitoraggio rafforzato e prevalenza di servizi in euro e nell'area SEPA. La soluzione non eliminerebbe il rischio di secondary sanctions, perché l'EO 13224 non limita il concetto di transazione significativa alle operazioni in dollari; ridurrebbe però molti dei canali attraverso i quali il rischio potrebbe eventualmente propagarsi.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha peraltro chiarito l'11 giugno 2026, nella causa C-81/24 Jenec, che il semplice inserimento di un consumatore in una lista OFAC non comporta automaticamente il divieto per una banca europea di instaurare un rapporto: occorre una valutazione individualizzata del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La sentenza riguarda una persona fisica e non attribuisce automaticamente lo stesso diritto ad A/I, che è un'associazione; conferma però che una lista americana non diventa da sola una regola bancaria [10] europea.

I precedenti europei: condotte di tutt'altra scala

Il caso europeo più vicino alla situazione di un singolo cliente è Swedbank Latvia. Tra il 2015 e il 2016 un cliente con presenza in Crimea effettuò 386 transazioni per 3,312 milioni di dollari attraverso banche corrispondenti statunitensi. Una corrispondente USA respinse alcuni pagamenti proprio per il possibile collegamento con la Crimea; dopo le rassicurazioni del cliente, risultate false, un relationship manager di Swedbank reindirizzò i pagamenti a un'altra banca corrispondente americana. La banca disponeva inoltre di dati KYC e indirizzi IP che indicavano la presenza del cliente in Crimea. OFAC qualificò comunque la condotta come «non-egregious»: settlement (accordo transattivo) da 3,43 milioni di dollari, nessuna designazione della banca e nessun blocco generale della clientela.

[11]

Con UniCredit cambia radicalmente la scala dei fatti contestati. Nel 2019 le autorità americane raggiunsero un accordo complessivo da circa 1,3 miliardi di dollari con tre banche del gruppo. La tedesca UniCredit Bank AG aveva processato oltre 2.000 pagamenti per più di 500 milioni di dollari attraverso istituzioni finanziarie statunitensi, violando diversi programmi sanzionatori, compresi quelli sulla proliferazione di armi di distruzione di massa.

[12]Commerzbank ammise condotte ancora più strutturate: dal 2002 al 2008 movimentò consapevolmente circa 263 milioni di dollari attraverso il sistema finanziario statunitense per soggetti iraniani e sudanesi sottoposti a sanzioni. Il Department of Justice descrisse schemi concepiti per nascondere la natura delle transazioni alle autorità americane. Il settlement complessivo con le autorità USA arrivò a circa 1,45 miliardi di dollari.

[13]

BNP Paribas rappresenta un ordine di grandezza ancora diverso. Tra il 2004 e il 2012 la banca ammise di avere movimentato consapevolmente più di 8,8 miliardi di dollari attraverso il sistema finanziario americano per soggetti di Sudan, Iran e Cuba sottoposti a sanzioni. La maggior parte riguardava il Sudan: circa 6,4 miliardi in un solo anno, compresi circa 4 miliardi per un'istituzione finanziaria di proprietà del governo sudanese, mentre documenti interni mostravano che dirigenti e compliance erano consapevoli delle accuse americane sul sostegno del regime al terrorismo e sulle violazioni dei diritti umani in Darfur. La banca si dichiarò colpevole e pagò quasi 9 miliardi di dollari.

[14]

Questi precedenti provano la capacità degli Stati Uniti di colpire duramente banche europee. Mostrano però anche la distanza dal caso A/I: operazioni in dollari transitanti direttamente dal sistema USA, centinaia o migliaia di pagamenti, importi da milioni a miliardi, durata pluriennale e, nei casi più gravi, tecniche consapevoli di occultamento. Nessuno di essi, va sottolineato, riguarda però la fattispecie specifica della section 1(b): sono sanzioni primarie per violazioni dirette, non conseguenze secondarie derivate dal semplice mantenimento di un rapporto con un soggetto designato. Sono utili come misura della severità potenziale del sistema sanzionatorio USA, non come precedenti diretti dello scenario paventato da Banca Etica. Persino in queste vicende, comunque, l'esito ordinario fu una sanzione pecuniaria e un programma di remediation, mai la trasformazione della banca stessa in soggetto SDN.

Il precedente di Monza: anche sulle sanzioni si può distinguere

Un precedente italiano mostra che tra ignorare una designazione OFAC e bloccare integralmente un rapporto finanziario esistono soluzioni intermedie. Nell'aprile 2025 il Tribunale di Monza ha affrontato il caso di un investitore inserito nella SDN List americana nell'ambito delle sanzioni relative alla Russia. Una banca estera operante attraverso una succursale italiana aveva conseguentemente bloccato l'intero rapporto di gestione patrimoniale, per un valore superiore a 9 milioni di euro. Con ordinanza del 14 aprile 2025 il Tribunale ha disposto il ripristino della piena operatività, affermando che dalla mera inclusione nella lista OFAC non discendono nell'ordinamento italiano obblighi di congelamento analoghi a quelli derivanti dalle liste ONU o dell'Unione europea e giudicando sproporzionato il blocco indiscriminato del patrimonio.

[20]

Il seguito della vicenda è ancora più significativo. In sede di reclamo, con ordinanza collegiale del 12-16 giugno 2025, il Tribunale ha parzialmente corretto la prima decisione, escludendo dallo sblocco gli strumenti finanziari effettivamente custoditi da Citibank N.A. New York sul territorio statunitense e confermandolo per tutti gli altri asset. Quando poi alcune sub-depositarie estere, tra cui intermediari situati in Svizzera e Giappone, non hanno eseguito le richieste di liquidazione, il cliente ha promosso un procedimento di attuazione della misura cautelare ex art. 669-duodecies c.p.c. L'8 settembre il giudice ha ordinato alla banca di liquidare tutti gli asset non situati negli Stati Uniti e ha inizialmente previsto, in caso di ritardo, una penale giornaliera pari allo 0,05% dell'importo non liquidato.

[21]

Anche questa decisione è stata reclamata. Il Collegio, il 30 ottobre 2025, ha confermato che la banca non può opporre al proprio cliente il rifiuto delle sub-depositarie da essa utilizzate, ma ha riconosciuto al tempo stesso la complessità oggettiva dell'esecuzione attraverso intermediari situati in ordinamenti diversi. Ha quindi sostituito la penale giornaliera con l'obbligo per la banca di prestareuna fideiussione, rilasciata da un istituto italiano, per il valore degli asset eventualmente ancora non liquidati dopo 120 giorni.

[22]

Questo precedente riguarda un diverso programma sanzionatorio americano e una gestione patrimoniale, quindi non può essere trasposto automaticamente al caso A/I. Il criterio seguito dai giudici è però istruttivo: distinguere ciò che ricade concretamente nella sfera statunitense da ciò che rimane nell'ordinamento italiano ed europeo, e gestire le difficoltà generate dagli intermediari esteri senza trasformarle in un automatismo. È precisamente il tipo di approccio che nel caso Banca Etica consentirebbe almeno di esaminare separatamente carte e operazioni in dollari, pagamenti che richiedono corrispondenti americani e normale operatività del conto in euro e nell'area SEPA.

Quando è la banca a essere designata Accanto alla sanzione sui correspondent account esiste uno scenario più grave: l’EO 13224 consente a OFAC di designare direttamente chi sia ritenuto avere fornito sostegno materiale, finanziario o servizi a un soggetto bloccato. È una base giuridica distinta dalla section 1(b). I precedenti mostrano però che, quando è stata applicata a banche, la condotta contestata era strutturale e di ben altra gravità Per trovare un precedente vicino allo scenario estremo prospettato da Banca Etica bisogna uscire dall'Europa. Nel 2019 OFAC designò come SDGT la libanese Jammal Trust Bank, proprio ai sensi dell'Executive Order 13224. Il Tesoro contestava una relazione di lunga durata con Hezbollah, servizi al suo Executive Council e alla Martyrs Foundation iraniana, rapporti con strutture finanziarie dell'organizzazione e condotte finalizzate a nasconderli.

[15] È il tipo di fattispecie che rende plausibile la designazione della banca stessa. La sproporzione con ciò che oggi è pubblicamente noto sul conto A/I è evidente: Banca Etica dichiara un rapporto ordinario dal 2018, operatività regolare e rischio AML medio fino alla decisione statunitense. Un elemento va poi aggiunto al confronto con i precedenti, e riguarda il contesto nel quale matura la designazione di A/I. Il comunicato ufficiale del Tesoro Usa la colloca in un'azione più ampia contro quelle che l'amministrazione definisce «reti terroristiche di estrema sinistra violente», insieme a un'organizzazione britannica e a un gruppo transnazionale legato al FPLP . Si tratta di un uso dello strumento SDGT diverso, per oggetto e contesto politico, dai programmi contro Iran, Sudan e Cuba dai quali provengono molti dei grandi precedenti bancari citati. Questo rende i precedenti storici meno predittivi e può incentivare un de-risking più prudente da parte degli intermediari. Aumenta dunque l’incertezza; non modifica però la struttura giuridica delle sanzioni né rende automatici i passaggi successivi.

L’Unione europea, d’altra parte, non ha neutralizzato questo rischio. Il cosiddetto Blocking Statute europeo non comprende l’EO 13224: Banca Etica non è quindi obbligata dal diritto UE a congelare A/I, ma neppure è protetta da uno strumento europeo specificamente rivolto contro queste secondary sanctions.

[24]

Quanto è probabile l'effetto domino?

Attribuire una percentuale precisa sarebbe artificiale: i casi sono pochi, i programmi sanzionatori diversi e l'applicazione delle secondary sanctions contiene una componente discrezionale e politica, rafforzata nel caso A/I dal contesto descritto sopra. I precedenti consentono però una graduazione:

1) un'attenzione OFAC verso Banca Etica, se il rapporto con A/I rimanesse pienamente operativo, è un rischio plausibile;2) l'applicazione della section 1(b) appare un evento a bassa probabilità e che però avrebbe alto impatto, soprattutto se l'operatività venisse limitata all'euro e separata dai canali statunitensi;

3) una designazione diretta di Banca Etica come SDGT per il solo mantenimento di questo rapporto appare, sulla base della casistica pubblica disponibile, un evento eccezionale;

4) il blocco di tutte le carte Visa o Mastercard dei 130 mila clienti, in assenza di una designazione della banca o di una scelta autonoma di de-risking di Nexi e dei circuiti, richiede ulteriori passaggi e appare ancora meno probabile. La posizione di Banca Etica individua correttamente un problema di sovranità finanziaria europea, con l’effetto anche di allontanare da sé la responsabilità della scelta: la dipendenza da dollaro, correspondent banking e grandi circuiti internazionali amplia enormemente la portata pratica delle decisioni americane. Il punto poco convincente è descrivere come automatico ciò che automatico non è, come già accaduto quando, senza alcun obbligo di designazione nei loro confronti, diverse banche italiane adottarono misure cautelative non uniformi verso Francesca Albanese.

[18] Tra il conto di A/I e il rischio per 130 mila clienti ci sono cinque passaggi, ciascuno con una probabilità propria:

Fattori di rischio / mitigant Probabilità

Valutazioni dell'OFAC sulla natura «significant» delle transazioni

Possibile in astratto, ma finora non tradottasi in un'azione concreta contro Banca Etica

Eventuali decisioni di BPER e delle sue corrispondenti (inclusa JPMorgan)

Potrebbero dipendere sia da effettivi obblighi derivanti dalle sanzioni USA, sia da autonome scelte prudenziali di de-risking, ed è quindi passaggio incerto da stimare se non attraverso un dialogo diretto con BPER

Scelte di Nexi e dei circuiti internazionali Vincolate dalle regole Visa solo per i cardholder in match diretto con la SDN List, quindi poco probabili per la clientela non collegata ad A/I

Possibilità tecniche di circoscrivere i servizi (euro, area SEPA, Bancomat)

Già disponibili e, sulla base della General License 36, compatibili con una gestione ordinata nei tempi concessi da OFAC (che però Banca Etica ha deciso di anticipare, per non chiare ragioni)

Decisioni della stessa Banca Etica L'unico passaggio interamente nelle sue mani, e quindi quello su cui la sua comunicazione avrebbe dovuto essere parecchio più precisa

In conclusione

Una volta ho sentito Pietro Sella affermare “mio nonno diceva che se non vuoi correre rischi, non devi fare il banchiere”. Oggi le banche son diventate burocrazie bloccate da infinite regole da rispettare e tecnologia pervasiva, quasi sempre governata altrove. Diventa fisiologico, in questo quadro, che i gruppi dirigenti delle banche abbiano bassa propensione al rischio. Esattamente come accade nelle grandi amministrazioni statali, chi rischia lo fa solo per elevato moral hazard individuale, di solito nocivo alla collettività.È plausibile che molte banche sceglierebbero di chiudere il conto ad A/I. Ci si aspetterebbe, però, qualcosa di diverso da una realtà nata per promuovere la finanza etica, di fronte a una designazione ai tratti così marcatamente politici, e tanto più perché ripete uno schema già visto nel citato caso Albanese.

Banca Etica, nella sua piena autonomia, può ritenere che anche una probabilità molto piccola di un danno molto grande sia incompatibile con il proprio profilo di rischio e con la tutela della banca. È una scelta legittima, prudenziale. Di pura ortodossia bancaria. Potrebbe anche scegliere - però - di assumere una quota di quel rischio, delimitare l'operatività di A/I e verificare con i propri fornitori quali servizi possano essere preservati. Presentare l'esito più grave possibile come fosse la conseguenza quasi necessaria della lista OFAC finisce invece per attribuire all'amministrazione americana un potere più ampio di quello previsto dalle sue stesse norme, e per nascondere la parte di autonomia che resta ai singoli intermediari europei. Proprio perché quell'autonomia esiste, comunicarla con la stessa chiarezza con cui si comunica il rischio sarebbe parte della responsabilità di una banca che si definisce etica verso i propri soci e clienti.

Fonti e riferimenti

I numeri tra parentesi quadre nel testo sono collegamenti cliccabili alle fonti. Le fonti principali sono riportate qui in forma estesa.

[1] U.S. Department of the Treasury, Networks", 26 agosto 2026 "Treasury Takes Action Against Violent Far-Left Terrorist "Counter Terrorism Designations; Issuance of Counter Terrorism General License", 26

[2] OFAC, agosto 2026

[3] Banca Etica, settembre 2026 "Autistici/Inventati: ... valutazioni per scongiurare la chiusura del conto corrente", 1

[4] OFAC, FAQ 812, Executive Order 13224 e foreign financial institutions

[5] OFAC, Counter Terrorism Sanctions – Global Terrorism Sanctions Regulations, 31 CFR Part 594

[6] Banca Etica, FAQ "Qual è il codice BIC/SWIFT di Banca Etica?" Correspondent Bank – BPER indicata come

[7] BPER Banca, Standard Settlement Instructions for Commercial Payments – USD via JPMorgan New York; EUR via TARGET EBA

[8] Banca Etica, Carta di debito International per imprese e organizzazioni – circuito Visa e gestione Nexi

[9] Visa Core Rules and Visa Product and Service Rules – Compliance with Sanctions Screening

[10] Corte di giustizia dell'Unione europea, C-81/24, Jenec, comunicato stampa n. 84/26, 11 giugno 2026

[11] OFAC, Enforcement Release – Swedbank Latvia, 20 giugno 2023

[12] U.S. Department of the Treasury, settlement UniCredit Group, 15 aprile 2019[13] U.S. Department of Justice, Commerzbank AG admits sanctions and Bank Secrecy violations, 12 marzo 2015 "Treasury Labels Bank Providing Financial Services to Hizballah

[14] U.S. Department of Justice, BNP Paribas – guilty plea for Sudanese, Iranian and Cuban sanctions violations, 30 giugno 2014

[15] U.S. Department of the Treasury, as SDGT", Jammal Trust Bank, 29 agosto 2019

[16] OFAC, FAQ 209 – Bank of Kunlun e correspondent accounts negli Stati Uniti

[17] Autistici/Inventati, comunicato "Banca Etica limita l'operatività del conto dell'Associazione AI ODV", 2 settembre 2026

[18] Altreconomia, 19 settembre 202 "Le sanzioni contro Francesca Albanese e l'occasione persa dalle banche italiane", "Authorizing the Wind Down of Transactions

[19] OFAC, Counter Terrorism General License 36, Involving Autistici Inventati", 26 agosto 2026

[20] Tribunale di Monza, Sez. I civile, ordinanza 14 aprile 2025, R.G. 1729/2025

[21] Tribunale di Monza, vicenda processuale e ordinanza di attuazione dell'8 settembre 2025, testo pubblicato da LexCED

[22] Tribunale di Monza, ordinanza collegiale 30 ottobre 2025, R.G. 6197/2025, testo pubblicato da LexCED

[23] Banca d’Italia, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, Comunicazioni sanzioni finanziarie

[24] European Commission. Extraterritoriality (Blocking statute). Protecting EU operators, reinforcing European strategic autonomy.

[25] OFAC Consolidated Frequently Asked Questions